TARIFFE FORNITURA GAS
In coerenza con quanto previsto dalla delibera n. ARG/gas 64/09 dell' AEEG " Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG)", le tariffe di fornitura del gas sono costituite dalla tariffa di distribuzione e dalla tariffa di vendita
La tariffa di distribuzione è definita dalla delibera ARG/gas 159/08 "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)".
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura sono differenziate in sei ambiti tariffari:
Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna;
Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
La struttura della tariffa di vendita è definita dalla delibera AEEG n. ARG/gas 64/09 (TIVG) ed è così composta:
QTi componente relativa al servizio di trasporto, differenziata per ambiti territoriali ed espressa in €/GJ;
QS componente relativa al servizio di stoccaggio, unica a livello nazionale ed espressa in €/GJ;
CCI componente di commercializzazione all'ingrosso, espressa in €/GJ unica a livello nazionale ed aggiornata trimestralmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
QVD componete di commercializzazione della vendita al dettaglio suddivisa in una parte fissa espressa in €/anno e in una parte variabile espressa in €/Gj oppure €/smc;
QOA componente relativa agli oneri aggiuntivi, somma dei seguenti elementi:
φ componente a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile di trasporto;
CVI corrispettivo per la contribuzione al contenimento dei consumi gas;
CCONR corrispettivo per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili in conseguenza dell'applicazione degli art. 1 e 2 della del. ARG/GAS 192/08 dell'AEEG;
CFGUI corrispettivo per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza di cui alla del. 84/08 dell'AEEG.
CVFG corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione
CVOS corrispettivo a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l’erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
Ai fini della conversione in €/smc delle componenti espresse in €/GJ è necessario procedere alla moltiplicazione del valore espresso in €/GJ per il parametro PCS attraverso la seguente formula:
Tariffa [€/smc]= Tariffa [€/GJ]*PCS[Mj/smc]/1000
Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale del gas.
Il volume fatturato è ottenuto moltiplicando i consumi rilevati per il coefficiente correttivo C, fornito dalla società di distribuzione.
TARIFFE GAS TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2011
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